Cessione in blocco: la Gazzetta Ufficiale non basta se l’elenco è “fumoso”.
Con l’ordinanza n. 16368 del 17 giugno 2025, la Cassazione (Sez. III) è tornata sul tema della legittimazione del cessionario nelle cessioni in blocco ex art. 58 TUB.
La Corte ha cassato una decisione che riteneva sufficiente la sola pubblicazione in G.U., dove i crediti ceduti erano descritti come: “crediti derivanti da facilitazioni creditizie sorte tra il 1977 e il 2019”.
Secondo la Cassazione:
- formule troppo generiche non consentono di individuare i crediti ceduti e non provano la titolarità del credito azionato.
- l’avviso in G.U. ha funzione di pubblicità-notizia e valore, al più, indiziario;
- il cessionario deve dimostrare che proprio quel credito rientra nel perimetro della cessione;