Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 5968 del 6 marzo 2025, hanno messo fine al contrasto: il mutuo, anche con deposito cauzionale o pegno irregolare delle somme erogate, costituisce titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., se il mutuatario ha assunto un’obbligazione univoca e incondizionata di restituzione e la somma è stata messa nella sua disponibilità anche solo contabile.
Questo significa che il debitore non può più difendersi sostenendo che, in mancanza di un atto successivo di “svincolo”, il mutuo non sia azionabile in via esecutiva.
“Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto“.