Cessione in blocco e legittimazione (Ord. 16368/2025)

Cessione in blocco: la Gazzetta Ufficiale non basta se l’elenco è “fumoso”.

Con l’ordinanza n. 16368 del 17 giugno 2025, la Cassazione (Sez. III) è tornata sul tema della legittimazione del cessionario nelle cessioni in blocco ex art. 58 TUB. 

La Corte ha cassato una decisione che riteneva sufficiente la sola pubblicazione in G.U., dove i crediti ceduti erano descritti come: “crediti derivanti da facilitazioni creditizie sorte tra il 1977 e il 2019”.

Secondo la Cassazione:

  • formule troppo generiche non consentono di individuare i crediti ceduti e non provano la titolarità del credito azionato.
  • l’avviso in G.U. ha funzione di pubblicità-notizia e valore, al più, indiziario;
  • il cessionario deve dimostrare che proprio quel credito rientra nel perimetro della cessione;